Apertura attività e successivi adempimenti
Riportiamo di seguito un primo approccio ad alcuni argomenti specifici di sicuro interesse, con l'avvertenza che per una corretta applicazione delle norme e dei principi ivi contenuti e/o la loro applicazione ai singoli casi concreti è necessario che ci contattiate e/o che comunque Vi avvaliate dell'assistenza di soggetti specializzati sugli stessi :
Il Regime Forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e la cui situazione non rientri, contemporaneamente, in una delle cause di esclusione.
Vedi anche:
Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
Circolare Agenzia Entrate n.10/E del 04 Aprile 2016
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NEWS 2022: DAL 01/07/2022 SCATTA L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI CON FATTURATO SOPRA LE EURO 25.000,00 nell'anno precedente.
Il 1° gennaio 2024 l'obbligo si estende a tutti i forfettari.
Lo prevede il Decreto Legge n.36/2022 Art.18 comma 2 e 3, in attesa di conversione in Legge.
Rientrano nell'obbligo i seguenti nuovi soggetti, in precedenza esonerati:
Non fatevi trovare impreparati!
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NOVITA' 31/01/2020 DA TELEFISCO 2020:FORFETTARI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI:
Il contribuente forfettario può emettere la fattura cartacea, sfuggendo così agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (con riferimento ai quali non sono previste specifiche forme di esclusione per i suddetti contribuenti
➣ NOVITA’ REGIME FORFETTARIO 2020 – FLAT TAX 2020
Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019), il regime forfetario, introdotto dalla Legge 190/2014, ha subito delle modifiche riguardanti i requisiti previsti per l’adesione dall’anno 2020.
Rispetto all’anno precedente viene confermata la soglia dei ricavi o compensi incassati per l’accesso al regime forfetario che deve essere inferiore a 65.000 euro: il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva del 15% determinato attraverso un coefficiente di redditività.
La legge di bilancio 2020 prevede la reintroduzione di due cause ostative che erano state abrogate nel 2019:
· non entrerà invece in vigore la nuova aliquota fiscale al 20% per le partite IVA fra 65mila e 100mila euro di ricavi. Come detto, la manovra elimina la previsione di legge che avrebbe fatto partire questa nuova tassazione dal prossimo gennaio.
· C’è una novità per i forfettari che applicano la fatturazione elettronica: nel caso in cui emettano esclusivamente fatture elettroniche, il termine di decadenza per gli avvisi i di accertamento è ridotto di un anno, passando quindi da cinque a quattro. Quindi, le partite IVA in regime forfettario che emettono esclusivamente fattura elettronica possono ricevere avvisi di accertamento al massimo entro quattro anni.
· Un risvolto relativo al regime forfettario è contenuto nelle nuove misure Industria 4.0. Il super e l’iper-ammortamento applicati negli anni scorsi all’acquisto di macchinari, hardware e software, sono sostituiti da un credito d’imposta che è utilizzabile da tutte le Partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato. In pratica, quindi, anche i contribuenti in regime forfettario possono applicare il nuova credito d’imposta investimenti Impresa 4.0.
· A partire dal 1° gennaio 2020: lo scontrino elettronico sarà obbligatorio per tutti, anche per chi è nel regime dei minimi o forfettario.
Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario:
Contattateci per maggiori dettagli e approfondimenti e visitate la pagina internet del sito dell'Agenzia delle Entrate, raggiungibile cliccando qui.
Scritto e pubblicato il 2020-01-09T06:50:38+01:00 Ultima modifica: 2020-01-09T06:50:38+01:00
Le norme contenute nella legge di bilancio 2019 hanno ampliato l’ambito applicativo del Regime Forfettario, di seguito si riporta un breve scheda riassuntiva e non esaustiva delle principali caratteristiche del Regime agevolato, applicabile a:
Attività di impresa, arte o professione
• Nuove, se si presume di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 Euro;
• Già esistenti, purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 Euro;
Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018)
➣ NOVITA’ REGIME FORFETTARIO – FLAT TAX 2019
☛ innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi a 65.000 Euro;
☛ eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali (articolo 1, commi 9-11 della legge n. 145 del 2018).
Cause di esclusione dal regime:
Non possono avvalersi del regime forfetario:
Reddito e tassazione
Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).
L’aliquota è del 15%.
Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.
Ulteriori vantaggi per chi inizia una nuova attività
Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività, purché:
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NEWS: Ultimo Aggiornamento Partecipazione in Srl
La circolare n. 9/E, del 10 aprile 2019, dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
2) dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.
Con riferimento alla seconda condizione occorre considerare se l'attività svolta in regime forfettario e quella svolta dalla Srl appartengano, o meno, alla medesima Sezione ATECO. In caso positivo, la causa ostativa si considererà sussistente.
Scritto e pubblicato il 2019-01-20T09:50:38+01:00 Ultima modifica: 2019-06-09T19:05:37+01:00
Importante Novità: l' entrata o la permanenza nel Nuovo Regime Forfettario 2016 non è sottoposta a scadenze legate al numero di anni di attività o al raggiungimento di particolari età anagrafiche.
I soggetti che già svolgono le suddette attività (impresa, arte o professione) accedono al nuovo regime senza che siano obbligati ad alcuna comunicazione.
E' prevista la sola comunicazione all'INPS, da effettuarsi entro il 28 Febbraio di ogni anno, per ottenere gli sgravi contributivi.
Diversamente, coloro che iniziano una delle predette attività e che presumo di rientrare nel Regime Forfettario, in termini di requisiti e mancanza di cause di esclusione, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (tramite modello AA9/12).
Essendo tale comunicazione richiesta a soli fini statistici, la sua assenza nella dichiarazione di inizio attività non preclude l'accesso al regime forfettario, ma è punibile con una sanzione (da 250 a 2000 Euro in via amministrativa).
L'attestazione della sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative per l'accesso al nuovo regime andrà espressa tramite la dichiarazione annuale dei redditi.
IMPORTANTE NOVITA': Nel caso si tratti di una nuova attività (Start Up), la normativa prevede la tassazione dei redditi forfettari mediante applicazione per 5 anni dell'aliquota agevolata del 5%, in luogo di quella ordinaria del 15%.
Contattateci per gli ulteriori approfondimenti.
Il Nuovo Regime Forfettario (dal 2016) e le operazioni con l'Estero B2B, alcune considerazioni.
Nel trattamento delle operazioni con l'estero B2B (con Paesi UE e Extra UE) effettuate da parte dei nuovi contribuenti Forfettari, sono state inserite alcune differenze significative, rispetto ai regimi agevolati precedenti.
Andiamo ad esaminare sinteticamente il trattamento riservato alle suddette operazion B2B:
Cessione di beni.
Norma di riferimento: Decreto Legge n. 331/1993, Art.41, comma 2 bis.
Tali operazioni vengono considerate sempre come cessioni nazionali, senza assoggettare ad IVA la vendita effettuata in regime Forfettario.
Ci si comporterà, quindi, come se fosse una semplice cessione effettuata in Italia, riportando nella fattura di vendita la consueta dicitura prevista per i Forfettari con l'aggiunta eventuale della seguente frase: "non costituisce, quindi, cessione intracomunitaria ai sensi dell'art.41, comma 2 bis del D.L.n. 331 del 1993".
Pertanto, non è prevista la presentazione del Modello Intra per il caso sopra descritto.
Acquisto di beni.
Norma di riferimento: D.L. n.331/1993 articolo 38 comma 5 lettera C).
In questo caso, non sono qualificabili come intracomunitari gli acquisti di beni, se il volume degli stessi (considerato al netto dell'IVA) nell'anno precedente e in quello corrente NON SUPERA IL LIMITE DELLE 10.000 EURO.
Quindi, l'acquirente forfettario italiano viene considerato come consumatore privato finale, con relativa esclusione dalla presentazione del Modello INTRA relativo alle dette operazioni.
Il cedente comunitario applicherà l'aliquota IVA prevista dal suo Stato di appartenenza.
Se si dovesse superare il suddetto limite di 10.000 euro, sarà necessario integrare la fattura con l'IVA in base al meccanismo del reverse charge, registrarla e versare l'imposta entro il 16 del mese successivo, a termine di Legge.
Si dovrà presentare il Modello Intra Acquisti relativo.
Prestazioni di Servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti non residenti.
Norma di riferimento: D.P.R. 633/1972 art.7 Ter e seguenti
Il Forfettario italiano, in questo caso, si comporterà in modo analogo ai soggetti Iva in regime ordinario (servizi B2B)
Quindi, come Prestatore di servizi generici (e solo in questo caso; infatti il diverso trattamento previsto per le varie tipologie di servizi va attentamente verificato e applicato) emetterà una fattura senza addebito dell'IVA ex art.7 ter, con dicitura "inversione contabile" o "reverse charge". La stessa regola si rende applicabile anche nel caso di committente extra comunitario.
Nel caso in cui agisca in qualità di Committente il Forfettario italiano dovrà integrare con IVA la fattura ricevuta, emessa dal prestatore estero con dicitura reverse charge, se il prestatore ha sede nell'U.E., o utilizzando il meccanismo dell' autofattura", se il prestatore ha sede in Paese extracomunitario.
Il Committente, in entrambi i casi,dovrà versare l'IVA relativa alle suddette operazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Importazioni ed esportazioni.
Norma di riferimento: DPR 633/1972
"Si applicano le disposizione del DPR 633/1972 alle importazioni, esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del medesimo decreto".
Nel vecchio regime dei minimi l' effettuazioni di cessioni all' esportazioni causava l'inapplicabilità dello stesso.
E' ora possibile effettuare cessioni all'esportazione, seguendo la normativa generale.
La mancanza del diritto alla detrazione dell'IVA da parte dei Forfettari, invece, esclude la possibilità per gli stessi di avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione di imposta e quindi di utilizzare la lettera di intento per gli acquisti.
Importazione di beni in regime forfettario: versamento in dogana dell'IVA;
Esportazione di beni in regime forfettario: il contribuente forfettario non deve addebitare l' IVA in fattura.
Scritto e pubblicato il 2017-01-06T20:40:38+01:00 Ultima modifica: 2017-02-01T03:50:37+01:00
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