Viene ridefinita la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi (Art.162 TUIR).
Viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
Inoltre, viene sostituita l’attuale lett. f) dell’art. 162 TUIR: viene fatto rientrare nel concetto di stabile organizzazione “ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere” (in precedenza era scritto “altro luogo di estrazione di risorse naturali”).
Inoltre, si prevede che la “stabile organizzazione” non comprenda:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
Scritto e pubblicato il 2018-01-03T12:00:38+01:00 Ultima modifica: 2018-01-23T12:20:37+01:00
Generalmente, un' impresa estera può essere presente nel territorio di un altro stato attraverso la costituzione di stabili
organizzazioni o uffici di rappresentanza.
Ciò, gli consente di poter operare all'interno di uno Stato estero, senza dover necessariamente procedere alla sua costituzione in una delle forme societarie previste dalla legislazione di detto Stato, mantenendo in tal modo la propria identità di soggetto estero ed il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel Paese d'origine.
La presenza della Società in esame può avvenire attraverso l'utilizzo di uno degli strumenti sopra descritti.
L'ufficio di rappresentanza, consente alla società estera di promuovere la propria attività, i propri servizi e/o prodotti direttamente nel nuovo mercato, contenendo i costi di costituzione e di gestione e senza acquisire una soggettività tributaria nel Paese di destinazione.
Non essendo presente nella normativa italiana una definizione di ufficio di rappresentanza, si deve far riferimento a quanto
disposto dal Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, nel quale viene precisato che si considera ufficio di rappresentanza una sede fissa che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato.
Un ufficio di rappresentanza, quindi, deve svolgere, in via esclusiva, funzione ausiliarie o preparatorie per la penetrazione
dell'impresa straniera sul mercato di riferimento,(ad esempio, la sola esposizione, acquisto e deposito di beni, raccolta di
informazioni, pubblicità, ricerca) non potendo svolgere attività di produzione o di vendita che porterebbero a qualificarlo quale stabile organizzazione.
La stabile organizzazione.
La stabile organizzazione viene caratterizzata dalla presenza di una sede fissa d'affari in cui l'impresa estera esercita in tutto o in parte la propria attività, in virtù della quale, deve configurarsi in modo inequivocabile
1 - un rapporto di "dipendenza" della persona (fisica o giuridica) dall'impresa estera (elemento soggettivo - si parla, in questo caso, di "agenti dipendenti");
2 - l'esercizio continuativo di poteri che permettono all'agente di concludere contratti a norme dell'impresa estera (requisito oggettivo).
La stabile organizzazione in Italia di un'impresa estera implica l'obbligo di apertura di una posizione assicurativa presso gli enti previdenziali e assistenziali competenti, di compilazione e conservazione del LUL - Libro Unico del Lavoro e degli altri registri obbligatori, di applicazione e versamento delle ritenute fiscali, nonché previdenziali ai sensi dell'art; 23 del D.P.R. n. 600/1973 - in base al quale la stabile organizzazione è inclusa tra i soggetti che rivestono il ruolo di sostituto d'imposta; e di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, mod. 770.
Come si evince infatti le diverse modalità con cui un un'impresa estera può essere presente in Italia pongono in essere obblighi previdenziali e fiscali, previsti dalla normativa vigente, in capo ai soggetti o vario titolo coinvolti.
Nel caso in cui non si opti per la costituzione di un ufficio di rappresentanza, i lavoratori dipendenti adempiranno agli obblighi fiscali mediante la predisposizione del proprio modello UNICO PF e per l'Impresa estera, sarà necessario nominare un rappresentante ai fini previdenziali che si occuperà, in nome e per conto dell'impresa, di aprire un' apposita posizione previdenziale ed assicurativa a nome dell'impresa estera e ad effettuare agli adempimenti relativi, compresa la tenuta del Libro Unico del Lavoro e il versamento dei contributi dovuti.
Scritto e pubblicato il 2018-02-04T12:00:38+01:00 Ultima modifica: 2018-02-04T12:20:37+01:00
28/01/2016:Alcune importanti novità dalle risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti nel corso di "Telefisco 2016" sulla compilazione del Quadro RW. Rispondendo ad un quesito sulle modalità di calcolo delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi compilativi del quadro, L'Agenzia spiega, se pur indirettamente, come bisogna comportarsi in presenza di un Dossier Titoli (relazione finanziaria) intrattenuto dal contribuente con un intermediario estero: in presenza di un rapporto finanziario unitario "gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima."
IMPRESE: MODELLI DI PRESENZA ALL'ESTERO
* Ufficio di Rappresentanza
* Magazzino di smistamento
* Stabile Organizzazione - Branch
* Costituzione di Società.
ANALISI FATTORI DI CRITICITA'
* Rischio Paese (Sistema Politico stabile, Guerre Civili, Religiose etc.)
* Infrastrutture (Paesi in via di sviluppo)
* Sistema bancario, Rischio cambio
* Sistema Giurisdizionale, sua efficienza e funzionamento
* Paradiso Fiscale (Norme antielusive)
* Indagine Macroeconomica del settore in cui opero
* Lontananza
NORME ANTIABUSO
ART.73, comma 3 del TUIR (Esterovestizione)
ART. 110,comma 7: (Tranfer pricing)
CFC
CFC WHITE LIST
INDEDUCIBILITA' “COSTI” BLACK LIST
COMMERCIO INTERNAZIONALE: tipologie
* Contratto di Agenzia
* Contratto di Distribuzione
* Commercio Tradizionale
* Commercio a distanza o per corrispondenza
* Commercio Elettronico * Consignment stock * Commercio con propria
struttura all'Estero
Per “origine non preferenziale” si intende, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari n. 2913/92 e 2454/921, il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione (articolo 242 del Codice Doganale Comunitario – Reg.CE 2913/92).
Origine Non Preferenziale - "Made in..."
Al fine di acquisire l’origine non preferenziale” italiana un prodotto deve subire una “trasformazione sostanziale sul territorio italiano. Deroghe a tale regola generale sono contenute negli allegati 10 e 11 del Regolamento 2454/933 dove soltanto per alcune voci doganali vengono evidenziate regole più̀ specifiche.
Origine Preferenziale
Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell’”origine preferenziale”, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).
Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari” di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”.
Ne è un esempio il "Certificato EUR 1" - Questi, sono certificati di origine utilizzati per certificare l’origine preferenziale e il conseguente abbattimento dei dazi all’importazione negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore o del dichiarante doganale in base alla dichiarazione dell’esportatore.
Il Transfer Pricing
Di seguito, riportiamo alcuni documenti di base di introduzione alla complessa normativa inerente il Transfer
Pricing
Documentazione fiscale
Il TRUST
Documentazione fiscale italiana:Agenzia delle Entrate Circolare
n.48/E