Bitcoin: devono essere riportati nella Dichiarazione dei Redditi?
Questa domanda ci viene costantemente proposta, per cui abbiamo deciso di pubblicare alcune Guide pratiche per facilitare l'orientamento negli aspetti fiscali legati al mondo delle Criptovalute in Italia.
Rispondiamo subito alla domanda:
I Bitcoin vanno in dichiarazione dei redditi e vanno dichiarati così come le altre criptovalute.
Occorre però fare alcune distinzioni, sulla base della normativa fiscale italiana.
Riportiamo di seguito alcune considerazioni che riteniamo importanti per tentare di facilitare l'approccio del lettore a questi delicati temi, rimandando ogni ulteriore approfondimento al contatto diretto con i nostri Uffici.
Dunque, I Bitcoin e le altre criptovalute detenute vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi?
La risposta é affermativa.
Questo è l’orientamento adottato dall’Agenzia delle Entrate, espresso in successive occasioni, dapprima con la Risoluzione 72/E/2016,con la quale si è assistito alla sostanziale assimilazione dele criptovalute alle valute estere e, successivamente, anche con la risposta all’interpello n.788/2021, con la quale sono state forniti utili dettagli in relazione al monitoraggio fiscale e all’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).
Riepiloghiamo di seguito, se pur in modo sintetico, la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate con i due provvedimenti sopra richiamati, in materia di Detenzione di valute virtuali in digital wallet, con possesso di chiavi private e dei relativi obblighi posti a carico del contribuente, persona fisica, enti non commerciali e società sempilici:
1 - ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali;
In tale ambito, viene affermato:
2 – le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere (nel nostro caso le criptovalute) rinvenienti da depositi e conti correnti (i wallet) concorrono a formare il reddito del contribuente come redditi diversi, alle condizioni che seguono:
3 – richiamando l’art.67 del TUIR, le cessioni a termine (effettuate con fini speculativi ) di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti (transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente) generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta;
Detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).
il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso;
4 – il reddito, rientrante nella categoria dei “Redditi Diversi” di natura finanziaria, conseguente ad un’eventuale plusvalenza da cessione - con riferimento, quindi, a quei proventi che, pur implicando un impiego di capitale, sono caratterizzati dalla incertezza del risultato in quanto possono dar luogo a differenziali positivi e negativi - è soggetto ad imposta sostitutiva, attualmente prevista nella misura del 26%, ed esposto nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche o, in alternativa, nel modello 730, integrato del medesimo quadro :
5 – Monitoraggio fiscale: come conseguenza dell’equiparazione della detenzione di bitcoin e criptovalute a quella di valute estere (intese nella categoria della detenzione di investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia), la detenzione di criptovalute nel nostro Stato va inserita nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, purché detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti in Italia;
6 - le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).
In conclusione, secondo l'Amministrazione Finanziaria italiana:
l’obbligo di compilazione del quadro RW, se le criptovalute sono detenute:
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