Confermati per il 2018 con alcune modifiche il Super e l’Iper Ammortamento

Sono state prorogate  per l’anno 2018 le misure relative al super e all’ iperammortamento.

In particolare:

– il super ammortamento, nel 2018, viene variato dal 40% al 30% e sono stati esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

–  confermato, in misura pari al 40%, il super ammortamento relativo ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018.

Tra i beni agevolabili, sono aggiunti anche (allegato B alla legge n. 232/2016):

1) i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

2) i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

3) i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Vengono confermate le norme:

– sulla documentazione resa dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro (art. 1, comma 11, legge n. 232/2016);

– sui casi di esclusione dalle predette agevolazioni (art. 1, commi 93 e 97, legge n. 208/2015

– l’iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%. L’iper ammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Autore

Claudio Foscoli è un dott. commercialista a Terni fondatore dell'omonimo Studio. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni al n. 344 e all’Albo dei Revisori Contabili al n. 24671.

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