Regime forfettario (flat tax)

Lo Studio Foscoli si occupa di Consulenza, Assistenza e Gestione delle pratiche relative al Regime Forfettario post 2016 e di quelle relative al Regime dei Minimi e precedenti Regimi agevolati.

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Il Regime Forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e la cui situazione non rientri, contemporaneamente, in una delle cause di esclusione.

Novità regime forfettario 2022

DAL 01/07/2022 SCATTA L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI CON FATTURATO SOPRA LE EURO 25.000,00 nell’anno precedente.

Il 1° gennaio 2024 l’obbligo si estende a tutti i forfettari.

Lo prevede il Decreto Legge n.36/2022 Art.18 comma 2 e 3, in attesa di conversione in Legge.

Rientrano nell’obbligo i seguenti nuovi soggetti, in precedenza esonerati:

  • quelli in  “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • quelli in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

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Novità regime forfettario 2020

Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019), il regime forfetario, introdotto dalla Legge 190/2014, ha subito delle modifiche riguardanti i requisiti previsti per l’adesione dall’anno 2020.

Rispetto all’anno precedente viene confermata la soglia dei ricavi o compensi incassati per l’accesso al regime forfetario che deve essere inferiore a 65.000 euro: il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva del 15% determinato attraverso un coefficiente di redditività.

La legge di bilancio 2020 prevede la reintroduzione di due cause ostative che erano state abrogate nel 2019:

  • Nell’anno il contribuente non deve aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente ed assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro
  • Non possono applicare tale regime coloro che si sono avvalsi di lavoratori dipendenti o collaboratori, sostenendo spese complessive superiori a 20.000 euro
  • non entrerà invece in vigore la nuova aliquota fiscale al 20% per le partite IVA fra 65mila e 100mila euro di ricavi. Come detto, la manovra elimina la previsione di legge che avrebbe fatto partire questa nuova tassazione dal prossimo gennaio.
  • C’è una novità per i forfettari che applicano la fatturazione elettronica: nel caso in cui emettano esclusivamente fatture elettroniche, il termine di decadenza per gli avvisi i di accertamento è ridotto di un anno, passando quindi da cinque a quattro. Quindi, le partite IVA in regime forfettario che emettono esclusivamente fattura elettronica possono ricevere avvisi di accertamento al massimo entro quattro anni. 
  • Un risvolto relativo al regime forfettario è contenuto nelle nuove misure Industria 4.0. Il super e l’iper-ammortamento applicati negli anni scorsi all’acquisto di macchinari, hardware e software, sono sostituiti da un credito d’imposta che è utilizzabile da tutte le Partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato. In pratica, quindi, anche i contribuenti in regime forfettario possono applicare il nuova credito d’imposta investimenti Impresa 4.0.
  • A partire dal 1° gennaio 2020: lo scontrino elettronico sarà obbligatorio per tutti, anche per chi è nel regime dei minimi o forfettario.

Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario:

  • chi si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”);
  • coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni;
  • chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.
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