Introdotta l’imposta sulle transazioni digitali, definite come le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
Aliquota imposta: 3% calcolato sul valore della singola transazione.
Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità .
L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati.
I predetti committenti verseranno l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
Per le predette prestazioni di servizi spetta ai soggetti prestatori degli stessi un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Decorrenza della nuova imposta: dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate.