La circolare n.27/E del 07/09/2023 ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (c.d. Decreto Cessioni), alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica degli edifici (Superbonus), nonché per altri interventi agevolati con detrazioni fiscali (bonus edilizi), affrontando anche le tematiche relative alla Cessione del credito, allo Sconto in Fattura e chiarendo quali sono, in quali casi si possono ancora applicare con le deroghe previste.
In Sintesi i chiarimenti forniti su alcune delle principali novità introdotte dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, rimandando ad un’attenta lettura della circolare per soppesare adeguatamente il significato di ciascun chiarimento :
Cenni sulla nuova normativa:
Il decreto “Cessioni”, all’ articolo 2, comma 1, sancisce che a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte dall’articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Prevede inoltre:
– Il divieto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per i soggetti che beneficiano delle detrazioni fiscali per gli interventi di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, quando il fornitore dei beni o dei servizi o il cessionario del credito sia un soggetto che ha rapporti diretti o indiretti con il beneficiario dell’agevolazione o con i soggetti che sostengono le spese per gli interventi agevolati. Il divieto si applica anche ai soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti con il fornitore dei beni o dei servizi o con il cessionario del credito.
– L’introduzione di una presunzione relativa di inesistenza delle operazioni oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura quando il corrispettivo dei beni o dei servizi oggetto degli interventi agevolati è superiore al valore normale dei medesimi beni o servizi. In tal caso, il beneficiario dell’agevolazione deve dimostrare la sussistenza delle operazioni e il loro valore effettivo.
– L’estensione della responsabilità solidale del cessionario del credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per le irregolarità e le inadempienze relative al credito ceduto, anche se derivanti da atti o fatti successivi alla cessione stessa. Inoltre, il cessionario del credito è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.
– La previsione di particolari fattispecie di remissione in bonis per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in violazione del divieto sopra menzionato o in presenza di una presunzione di inesistenza delle operazioni. In tal caso, i soggetti interessati possono rinunciare all’opzione e beneficiare della detrazione spettante, a condizione che versino una somma pari al 15% dell’importo dello sconto o del credito ceduto, entro il termine perentorio del 30 settembre 2023.
La circolare n.27/E del 07/09/2023 ha fornito anche ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti operativi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura, tra cui si riportano:
– Le modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito da parte dei condomìni e dei consorzi.
– Le modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
– Le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura da parte dei soggetti che li hanno acquisiti.
– Le modalità di verifica e controllo delle operazioni oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La materia é assai complessa: si suggerisce, dopo attenta lettura della Circolare, di rivolgersi comunque a tecnici e professionisti specializzati per gli opportuni approfondimenti.
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